
Fumigazione: nuove misure obbligatorie per spedizioni in Australia
Il Dipartimento dell’agricoltura e delle risorse idriche australiane ha sviluppato nuove misure obbligatorie riguardo la fumigazione (ISPM-15) per gestire il rischio stagionale delle infestazioni della cimice marmorata (meglio nota come cimice asiatica).
Le misure obbligatorie si intendono applicabili a beni, destinati in Australia, spediti dagli Stati Uniti e dall’Italia tra il 1° settembre 2017 e il 1° aprile 2018 inclusi.
NOTIZIE DAL CIELO IN IMPORTAZIONE
Da Shanghai e Ningbo ci sarà un’importante riduzione di stiva da parte delle compagnie aeree in favore di traffici E-COMMERCE in partenza dal Sud della Cina, dal Bangladesh e dal Vietnam.
Questa riduzione comporterà un aumento dei noli aerei da Shanghai e Ningbo sempre più importante.
Ci aspettiamo aumenti settimana dopo settimana, in particolare prima o dopo le festività cinesi del 1° Maggio.
NOTIZIE DAL CIELO IN ESPORTAZIONE
I noli aerei in esportazione restano stabili.
FUSI ORARI NEL MONDO
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SPECIALE PROMO ESTATE 2019
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Chiara Artuzzi
2020: I NUOVI INCOTERMS
Soluzione Cargo vi presenta un’anteprima dei cambiamenti che ci saranno a partire da Gennaio 2020 per le rese nelle spedizioni Internazionali.
Potete scaricare il pdf qui di seguito.
2020 I NUOVI INCOTERMS
Incoterms: come si usano
La corretta gestione dei codici Incoterms è cruciale per il buon esito delle spedizioni internazionali. Da una parte, essi determinano condizioni specifiche che è bene conoscere in modo dettagliato, poiché hanno influenza diretta sulla ripartizione delle responsabilità della merce.
Dall’altra, una segnalazione non corretta del codice scelto porta alla non validità del codice stesso. I codici Incoterms devono essere segnalati secondo le indicazioni della ICC: “clausola Incoterms + luogo concordato + Incoterms 2010”. Questa formula verrà sostituita, a partire da gennaio, dalla formula “clausola Incoterms + luogo concordato + Incoterms 2020”.
Vediamo cosa cambia con l’entrata in vigore delle novità Incoterms 2020.
Incoterms 2020: cosa cambia
Eliminazione di tre Incoterms: EXW, FAS e DDP
Il cambiamento più importante da segnalare riguarda l’eliminazione di alcuni codici Incoterms attualmente attivi, che dal 1 gennaio 2020 non saranno più utilizzabili.
- EXW (Ex Works) è un codice solitamente utilizzato da aziende con poca esperienza nell’esportazione e viene eliminato perché utilizzato per operazioni realmente domestiche da parte del venditore – esportatore e perché entra in contraddizione con il nuovo codice doganale dell’Unione Europea, poiché la responsabilità degli esportatori e degli importatori si verifica una volta effettuata la liquidazione delle esportazioni e delle importazioni.
- Il codice FAS (Free Alongside Ship) viene invece eliminato in quanto poco usato e, di fatto, che non aggiunge nulla a quanto espresso dal già esistente codice FCA, che regola le spedizioni con consegna nel porto di partenza nel paese dell’esportatore.
- In rimozione dagli Incoterms 2020 anche il codice DDP (Delivery Duty Paid), solitamente usato per merci inviate dai corrieri e tramite corrieri espressi che trattano con tutte le procedure logistiche e doganali fino alla consegna all’indirizzo dell’acquirente.
Due Incoterms basati su DDP
Secondo l’attuale codice Incoterms DDP, i dazi doganali del paese importatore vengono sostenuti dall’esportatore – venditore, indipendentemente dal luogo di consegna della merce. Questo crea problemi che con la revisione Incoterms 2020 si punta a superare tramite l’eliminazione del codice DDP e la creazione di altri due codici sostitutivi:
- DTP (Delivered at Terminal Paid), da usare nel caso in cui le merci vengano consegnate a un terminal (porto, aeroporto, centro di trasporto, ecc.) nel paese dell’acquirente e il venditore si assume il pagamento dei dazi doganali.
- DPP (Delivered at Place Paid), nel caso in cui le merci vengano consegnate in un luogo diverso da un terminal di trasporto (ad esempio, all’indirizzo del compratore), e il venditore si assuma il pagamento dei dazi doganali.
Divisione del codice FCA in due Incoterms
Novità anche per quanto riguarda il codice in assoluto più utilizzato, l’FCA, che regola circa il 40% delle spedizioni internazionali. Si tratta di un codice molto versatile, che consente la consegna delle merci in luoghi diversi. La revisione Incoterms 2020 potrebbe portare a una suddivisione di questo codice in due, uno specifico per la consegna terrestre e uno per la consegna marittima.
FOB e CIF per la spedizione di container
FOB e CIF sono due Incoterms controversi: la revisione Incoterms 2010 prevedeva che non venissero usati quando la merce viaggia in container. Questo cambiamento, però, di fatto non è stato recepito, complice la lunga esistenza di questi codici (FOB era già utilizzato alla fine del XVIII secolo). La revisione Incoterms 2020 potrebbe tornare ad estendere il loro uso alla spedizione di container, i quali costituiscono circa l’80% delle spedizioni internazionali.
Nasce un nuovo codice Incoterm: CNI
La revisione Incoterms 2020 prevede inoltre la nascita di un nuovo codice, CNI, ovvero Cost and Insurance, con l’obiettivo di colmare un divario attualmente esistente tra FCA e CFR. Si tratterebbe di un Incoterm di arrivo, ovvero che prevede la trasmissione della responsabilità dal venditore all’acquirente nel porto di partenza. In questo modo si va a colmare un’area non coperta tra FCA, che include il costo dell’assicurazione internazionale a carico del venditore – esportatore, e CFR / CIF, che non include il trasporto delle merci.
Gestione codici Incoterms nelle spedizioni internazionali
Come visto, i codici Incoterms sono fondamentali per la gestione delle responsabilità su merce anche di grande valore: il loro corretto uso, anche in vista dell’aggiornamento della normativa e dell’entrata in vigore della revisione Incoterms 2020, può avere grande impatto sui rapporti commerciali delle aziende.
NOVITA’ EUR 1 E ATR 2020
La prova dell’origine preferenziale
L’azienda che vanta un prodotto di origine preferenziale europea consente ai propri clienti extra-UE di importare esente dazio o a dazio ridotto: il prodotto acquisisce un appeal economico e commerciale. Al fine di ottenere il beneficio daziario all’introduzione nel territorio dell’acquirente, la merce deve giungere accompagnata dalla prova della sua origine preferenziale: la prova è costituita
- dal certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali italiane
- o dalla dichiarazione in fattura emessa dalla stessa impresa esportatrice.
L’autodichiarazione in fattura non è sempre possibile: per le spedizioni di valore oltre 6000 euro diventa una modalità operativa che deve essere previamente autorizzata dall’Agenzia delle Dogane. L’autodichiarazione in fattura dell’origine preferenziale della merce ceduta in esportazione consente un risparmio di tempo, burocrazia e costi per la spedizione. L’alternativa emissione del certificato, infatti, comporta lunghi tempi e ampia procedura di rilascio, con istanza e informazioni specifiche da indicare e documenti da allegare, oltre al costo dell’intermediario cui è affidato generalmente l’incarico dell’istanza di emissione per conto dell’azienda. Dal 2010 l’Agenzia delle Dogane prevedeva un termine di istruttoria per il rilascio del certificato di origine preferenziale pari a dieci giorni, attualmente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Dogane non più pertinente, sollecitando gli uffici locali a provvedere in termini contenuti al minimo. Tuttavia, la prassi operativa vede ancora tempi di numerosi giorni per l’ottenimento del certificato in quegli uffici doganali dove si concentrano numerose operazioni doganali.
Per affrontare tali problematiche del rilascio del certificato, si è fatto ampio uso della possibilità di ottenere certificati di origine EUR1 e ATR previdimati: l’intermediario acquisisce i certificati previdimati annullando così le lungaggini burocratiche per l’emissione. Ma a partire dal 26 gennaio 2020, ciò non sarà più possibile.
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta a riguardo (Nota n. 91956/RU del 26/07/2019) disponendo l’imminente non utilizzo della previdimazione dei certificati.
Autodichiarazione in fattura e status di esportatore autorizzato
Tra pochi mesi tornano le prassi tradizionali di emissione con i loro tempi e le loro procedure. Diventa, dunque, ora ancor più rilevante la possibilità per l’azienda di evitare il rilascio da parte dell’autorità doganale del certificato di origine, provvedendo autonomamente a realizzare la legittima prova dell’origine preferenziale, con la semplice autodichiarazione in fattura. Sarà sufficiente indicare in fattura o su altro documento commerciale che adeguatamente individui le merci la dicitura “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ………) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…..” e la propria merce per l’export è pronta per essere spedita garantendo al proprio cliente la prevista convenienza economica. Per le spedizioni con un valore superiore a euro 6.000 o per tutte le spedizioni verso la Corea del Sud, l’impresa dovrà ottenere per poter beneficiare di tale agevolazione operativa la dovuta autorizzazione dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Attualmente la tempistica è diventata stringente, considerati l’eliminazione della previdimazione in gennaio 2020 e il tempo di rilascio dell’autorizzazione che la prassi relega a circa 30 giorni; le aziende dovranno quanto prima predisporre l’istanza all’Agenzia delle Dogane per ricevere il riconoscimento dello status di “esportatore autorizzato” per i propri prodotti e per i Paesi verso i quali opera. Per l’ottenimento dell’autorizzazione è richiesto il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi. Elementi fondamentali, sia per la dichiarazione in fattura sia per l’emissione di certificato di origine preferenziale, sono certo la sussistenza dell’origine preferenziale dei prodotti ceduti all’export e la capacità dell’azienda di provare documentalmente o tramite il proprio processo produttivo tale carattere preferenziale. La rilevanza di tali aspetti si riscontra anche nella sanzione con cui ne è punita la trasgressione: il reato di falso in capo al legale rappresentante dell’impresa.
Nell’occasione dell’istanza per la qualifica di esportatore autorizzato, l’azienda, produttore o commerciante di merci preferenziali stabilito nel territorio UE, dovrà, come previsto dalla Nota n. 91956/RU del luglio 2019, dare atto di:
- eseguire con regolarità operazioni di esportazione; è invece irrilevante il numero assoluto delle esportazioni o il loro importo, che dunque potranno anche essere esigui (Requisito non richiesto per le esportazioni verso la Corea del Sud);
- detenere le adeguate prove dell’origine dei prodotti che intende esportare e dimostrare di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
- essere a conoscenza delle norme vigenti negli Accordi conclusi tra la UE e i Paesi accordisti in materia di origine preferenziale dei prodotti ceduti all’export, e dunque individuate in base alla specifica tipologia della merce e al Paese estero di destinazione, ed essere in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l’origine dei beni in esportazione. Per l’impresa produttrice avrà dunque rilevanza tra l’altro una idonea contabilità di magazzino capace di consentire, in confronto al processo produttivo messo in atto dall’azienda, l’identificazione dell’origine. Per l’impresa commerciale sarà necessario verificare di possedere tutte le dovute dichiarazioni dei fornitori attestanti l’origine preferenziale dei beni redatte in conformità alla normativa doganale in materia;
- conservare, generalmente, per tre anni i documenti comprovanti la preferenzialità dei beni esportati e dichiarati in tal senso.
Tali requisiti saranno accertati dalla dogana in una fase istruttoria che si svolgerà altresì presso l’azienda. L’autodichiarazione in fattura dell’esportatore rispecchia l’intero nuovo quadro normativo doganale, volto tra l’altro a tener conto proprio dell’esigenza di celerità, essenziale per l’economia dei traffici commerciali. E’ una semplificazione che concentra in sé l’interesse dell’autorità doganale e dell’operatore economico.